Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

1. L’Associazione è denominata “Associazione Pescatori Valle Isarco ETS”, in forma abbreviata APVI ETS.

2. L’Associazione ha la sua sede nel comune di Bressanone.

 

Art. 2 - Oggetto e scopo

1. L'associazione persegue finalità senza scopo di lucro, finalitá civiche, solidaristiche e di utilitá sociale, svolgendo esclusivamente o prevalentemente una o più attività di interesse generale.

 

2. Oggetto e scopo dell’Associazione è:

2.1. la promozione della pesca sportiva, nel rispetto dell’ambiente e della fauna, soprattutto tramite l’integrazione della gioventù;

2.2. l’assistenza e la rappresentanza dei soci;

2.3. la fruizione sostenibile ed eticamente corretta di popolazioni ittiche possibilmente selvatiche. Quindi l’Associazione mira ad una gestione ecologica in linea con i tempi, con l’obiettivo di curare la popolazione ittica;

2.4. l’allevamento più naturale possibile di specie indigene, possibilmente geneticamente pure, secondo il principio di una coltura per la semina come sostegno per le popolazioni selvatiche. Il centro di queste attività si basa sulle uova ovvero su stadi di sviluppo precoci.

2.5. la protezione dei sistemi ecologici delle acque da opere umane di qualsiasi genere (uso idroelettrico, deviazioni per l’industria e l’agricoltura, costruzioni, inquinamenti ecc.);

2.6. la rinaturalizzazione e rivitalizzazione di ecosistemi acquatici degradati a causa di interventi umani;

2.7. il rilevamento più preciso possibile della popolazione ittica come base per eventuali adattamenti alle nostre forme di gestione ed al nostro regolamento – conoscenze scientifiche dovranno sostenere l’associazione in queste decisioni;

2.8. l’adeguamento delle quantità di prelievi secondo le possibilità della produttivitá delle nostre acque.

 

3. L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

3.1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera i) del d.lgs. 117/2017;

3.2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali come previsto dall’art. 5, comma 1, lettera e) del d.lgs. 117/2017

3.3. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera t) del d.lgs. 117/2017.

 

4. Per raggiungere questo obiettivo e implementare le attività di interesse generale:

4.1. l’Associazione può concludere tutti gli affari connessi direttamente o indirettamente di natura mobiliare ed immobiliare, acquistare, vendere, costruire ed affittare beni mobili, immobili, diritti reali e di pesca;

4.2. l’Associazione punta alla cooperazione con altre persone, associazioni, organizzazioni ed autorità, le quali si impegnano altrettanto alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici e condividono la nostra filosofia.

4.3. L’Associazione può inoltre promuovere manifestazioni di ogni tipo e prendere tutti i provvedimenti atti, necessari e/o idonei al raggiungimento dell’oggetto sociale.

 

5. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può svolgere anche attività diverse che si discostano dalle attività di interesse generale, purché si tratti di attività secondarie e strumentali alle attività principali dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è responsabile della determinazione di tali attività diverse ed è tenuto a rispettare i criteri e i limiti massimi previsti per lo svolgimento di tali attività dal suddetto Codice e dalle disposizioni attuative del Codice, tenendo conto di eventuali delibere dell'Assemblea Generale in materia.

 

6. L'organizzazione può anche effettuare raccolte pubbliche di fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle limitazioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei relativi regolamenti attuativi.

 

7. Tutte le attività, prestazioni ed orientamenti finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, vengono effettuate nel rispetto dello statuto nonché delle leggi statali e provinciali in materia.

 

Art. 3 - Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. L’anno amministrativo coincide con l’anno solare.

 

Art. 4 - Soci

1. Possono diventare soci dell’Associazione tutti i pescatori che compilano la domanda di ammissione e che sono preferibilmente residenti nel bacino d’utenza delle acque dell´ associazione e che dichiarano inoltre espressamente di accettare incondizionatamente lo statuto e la disciplina interna.

 

2. Con delibera motivata il Direttivo può nominare soci onorari coloro che hanno svolto una pluriennale e meritevole attività in favore dell’Associazione.

 

Art. 5 - Ammissione dei soci

1. Si diventa socio con l’accoglimento della domanda di ammissione.

2. La domanda di ammissione deve essere spedita per iscritto al direttivo, prima della prossima Assemblea Generale, che decide sull’ammissione. In caso di rifiuto, la decisione sarà motivata.

 

Art. 6 - Deposito cauzionale

1. Ogni socio nuovo versa un deposito cauzionale prima di essere ammesso.

2. Il deposito funge da garanzia che, tra l’altro, dà diritto all’acquisto del permesso di pesca annuale dei soci.

3. L'importo del deposito è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

4. Il deposito viene restituito al socio al momento delle dimissioni. La restituzione deve avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo, detraendo dal deposito eventuali debiti nei confronti dell'Associazione.

5. la restituzione dei depositi ai familiari e per successione è regolata dall'art. 23 del presente Statuto.

 

Art. 7 - Quota sociale

1. Ogni socio è obbligato a pagare annualmente una quota stabilita dal Direttivo.

2. I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di partecipare alle votazioni dell’Assemblea Generale, ad usufruire e di avvantaggiarsi delle prestazioni e dei vantaggi stabiliti e previsti dallo statuto e dal regolamento interno.

3. Il direttivo fissa inoltre annualmente l’ammontare del contributo per la gestione delle acque, il cui versamento da diritto all’esercizio della pesca.

 

Art. 8 - Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto alla partecipazione ed alle votazioni nell’Assemblea Generale.

2. Essi hanno diritto di contribuire all’indirizzo generale di gestione dell’associazione mediante prese di posizione e proposte agli organi sociali.

3. Tutti i soci che hanno pagato il contributo di gestione, hanno il diritto ad un permesso annuale di pesca, per ogni deposito cauzionale, in tutte le acque di proprietà dell’Associazione. Il permesso/i permessi annuale/i non sono trasferibili.

4. Inoltre i soci hanno il diritto di usufruire di tutte le strutture dell’Associazione e di partecipare alle varie attività.

5. I soci hanno il diritto di visionare i libri dell'associazione, che devono essere tenuti ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 9 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

1. rispettare lo statuto, la disciplina interna e le delibere degli organi dell’Associazione;

2. versare regolarmente e puntualmente le quote e/o i contributi stabiliti;

3. affidare al Collegio Arbitrale dell’Associazione la risoluzione di tutte le controversie che sorgessero tra il socio e l’Associazione;

4. collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

 

Art. 10 - Perdita della qualitá di socio

1. L’appartenenza all’associazione cessa con le dimissioni volontarie, il decesso o per l’esclusione del socio.

2. Le dimissioni volontarie avvengono mediante dichiarazione scritta da indirizzarsi all’Associazione; essa può avvenire in qualsiasi momento.

3. L’esclusione di un socio può essere deliberata dal Direttivo in caso reiterate infrazioni dello statuto, della disciplina interna, del regolamento di pesca o delle delibere degli organi dell’Associazione, quando il socio leda la reputazione, l’immagine o il patrimonio dell’Associazione o abbia un comportamento contrastante con gli obiettivi della stessa. Il socio interessato ha la possibilità di appellarsi al collegio arbitrale.

 

Art. 11 - Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

1. l’Assemblea Generale

2. il Direttivo

3. il Collegio dei Revisori dei conti

4. il Collegio Arbitrale

5. l'organo di controllo, che viene nominato quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

6. l'organo di revisione, che viene nominato quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

 

Art. 12 - Durata della carica

I membri del Direttivo, del Collegio dei Revisori e Il Collegio Arbitrale restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, se nominati, restano in carica per due anni.

 

Art. 13 - L’assemblea generale (AG)

1. L’AG è l’organo supremo e si compone da tutti i soci aventi diritto al voto.

2. Gli aventi diritto al voto sono tutti i soci che hanno versato la loro quota sociale. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi esercita la potestà parentale.

3. L’AG, convocata dal Direttivo, può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

4. L’AG viene indetta almeno una volta all’anno al termine dell’anno amministrativo. Inoltre deve essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo (10%) dei soci, aventi diritto al voto. 

5. In questo caso deve essere inoltrata richiesta scritta al Presidente il quale va anche portata a conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori.

6. Entro 20 gg. dalla data di consegna della richiesta il Direttivo è tenuto a convocare l’AG, che dovrà essere tenuta entro ulteriori 20 gg. Se la convocazione non avviene entro il termine stabilito, il Collegio dei Revisori è tenuto a convocarla entro il minor tempo possibile.

 

Art. 14 - Costituzione dell´ assemblea generale

1. L’AG è validamente costituita in prima convocazione in presenza o rappresentazione per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione l’AG è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci aventi diritto al voto presenti.

3. Per le modifiche allo statuto e la vendita di diritti di pesca è necessaria l’approvazione da parte di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti aventi diritto al voto. In questi casi, almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto deve essere presente o rappresentato per delega alla seconda riunione.

 

Art. 15 - Votazione

1. Tutti i soci hanno diritto al voto nell’AG; in caso di impedimento essi possono farsi rappresentare da un altro socio.

2. Ogni socio ha un solo voto e non può rappresentare nell’AG più di altri due soci.

3. Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, presiede l’AG. Qualora l’AG lo ritenga opportuno, essa può nominare o eleggere un presidente di assemblea. Inoltre L’AG elegge un segretario e gli scrutatori. Sulle delibere e i contenuti dell’AG deve essere redatto un verbale, il quale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 16 - Competenze e delibere dell´ assemblea generale

1. Sono di competenza esclusive dell’AG:

1.1. approvazione del bilancio annuale;

1.2. approvazione della gestione del direttivo;

1.3. l’elezione dei membri degli organi dell’Associazione e la loro revoca;

1.4 Modifiche allo Statuto e all'Atto costitutivo

1.5. Delibera sullo scioglimento dell'associazione; nonché sulla fusione, scissione o trasformazione dell'associazione;

1.6. vendita dei diritti di pesca ed altri diritti reali;

1.7. tutte le altre delibere riservate all´AG in conformità allo Statuto o alle disposizioni di legge applicabili, in particolare l'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017.

 

2. Le delibere dell’AG vengono prese con maggioranza relativa dei voti. Le astensioni non vengono conteggiate.

 

3. L’elezione degli organi dell’Associazione avviene sempre mediante votazione segreta. Nelle elezioni degli organi sociali viene seguita la stessa procedura prevista al comma 2 di questo articolo. Possono essere date tante preferenze quanti sono i membri dell’organo da eleggere. In caso di parità di voto risulta eletto il candidato più giovane.

 

Art. 17 - Il direttivo

1. Il direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da 5 o 7 membri; il numero esatto è stabilito dall'Assemblea generale prima dell'elezione.

2. Nel Direttivo può essere eletto ogni socio che sia maggiorenne e non si trovi in controversie legali con l’Associazione.

 

Art. 18 - Le competenze del direttivo

1. Il Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente e assegna i compiti agli altri membri del Direttivo. Per l’elezione si applica quanto stabilito dall’art. 16, comma 2 e 3.

2. In caso di cessazione di uno o più membri del direttivo dalla loro carica prima della fine del loro mandato, questi vengono cooptati nella prima riunione successiva da parte del Direttivo. Essi rimangono in carica fino alla prossima AG, la quale li può confermare oppure eleggere altri membri nel Direttivo. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea generale, i membri cooptati del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto. Se viene a mancare più della metà dei membri del Direttivo l’intero Direttivo decade dalla carica ed entro 60 giorni devono essere indette nuove elezioni.

3. Qualora membri del Direttivo siano contemporaneamente anche membri di un Consiglio di Amministrazione e/o di un Direttivo di un’altra associazione o organizzazione con gli stessi scopi ed obiettivi, devono darne immediata comunicazione all’Associazione.

 

Art. 19 - Competenze e delibere del direttivo

1. E’ di competenza del Direttivo tutta la gestione dell’Associazione nonché tutte le agende di ordinaria e straordinaria amministrazione, non riservate alla competenza dell’AG.

In particolare il Direttivo decide sulle seguenti materie:

1.1. l’attuazione di tutte le agende dell’Associazione secondo le disposizioni dello statuto e le direttive e delibere prese dall’AG;

1.2. la determinazione del contributo sociale;

1.3. la determinazione dell’importo del deposito cauzionale nonché della quota di ammissione;

1.4. l’assunzione e l’esclusione di soci;

1.5. il regolamento interno di pesca;

1.6. i provvedimenti di semina;

1,7. l’emissione di permessi annuali di pesca unitamente ai permessi dovuti contrattualmente o permessi onorari;

1.8. l’acquisto di diritti di pesca;

1.9. la determinazione delle sanzioni in caso di contravvenzioni i contro il regolamento interno di pesca.

 

2. Il Direttivo è validamente costituito e può quindi deliberare in presenza di almeno il 50% dei suoi membri.

 

3. Tutte le delibere del Direttivo vengono prese a maggioranza relativa.

 

Art. 20 - Il presidente

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione davanti alle autorità, in giudizio e di fronte a terzi. Egli dirige l’Associazione in accordo con gli organi sociali e le loro direttive ed esercita tutte le funzioni a lui conferite.

2. In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Nelle manifestazioni esso può farsi rappresentare anche da terzi. A questi è proibito contrarre accordi che impegnino la Associazione.

3. Il Presidente può deliberare in casi d’urgenza in tutte le materie riservate al direttivo; Le decisioni prese dal Presidente in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del direttivo nella prima riunione successiva.

 

Art. 21 - Il collegio dei revisori

1. L’AG elegge tre revisori che a loro volta eleggono il Presidente.

2. I Revisori hanno il dovere di controllare tutta la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione.

3. I Revisori devono relazionare all’Assemblea Generale sul conto economico e le loro attività.

 

Art. 22 - Il collegio arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri, eletti dall’AG. Essi non devono essere necessariamente soci dell’Associazione ed eleggono tra di loro il Presidente.

2. Il Collegio Arbitrale è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri. Le delibere vengono prese ai sensi dell’art. 16 dello statuto e dell’art. 808 del Codice di Procedura Civile.

3. Il Collegio Arbitrale decide in tutte le controversie che sorgessero tra soci e la stessa Associazione nelle interpretazioni dello statuto e della disciplina interna.

4. E’ fatto obbligo ai soci accettare e rispettare in tutte le controversie sorte tra loro e l’Associazione le decisioni del Collegio Arbitrale.

 

Art. 23 - Il patrimonio dell'associazione

1. Il patrimonio dell’Associazione è composto da tutti i beni e diritti acquistati, nonché da tutti i crediti.

2. In caso di scioglimento dell’Associazione possono essere versate ai singoli soci solamente i depositi cauzionali versati.

3. Gli utili ricavati e le eccedenze devono essere utilizzate per realizzare gli obiettivi dello statuto oppure per le attività o investimenti ad esso collegati.

4. All’Associazione è proibito distribuire o restituire ai soci direttamente o indirettamente utili, avanzi di amministrazione, accantonamenti, riserve o parte del capitale.

5. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi motivo il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passivitá esistenti, deve essere devoluto ai sensi del´ art 25 ad altre organizzazioni con scopi ed interessi uguali o simili oppure a scopi di pubblica utilità, salvo che il legislatore ne disponga diversamente.

6. In caso di decesso di un socio agli eredi spetta la restituzione del deposito cauzionale, detratto eventuali debiti con l’Associazione. Tuttavia il deposito non é divisibile, per cui gli eredi dovranno accordarsi su un singolo avente diritto. Nel caso in cui questa persona faccia domanda di adesione e venga accettata come socio, il deposito del socio deceduto potrà essere compensato con il deposito che il nuovo socio dovrà versare; l'accettazione sarà soggetta alle relative disposizioni dello Statuto.

7. In caso di una dimissione volontaria di un socio, il socio può, in alternativa all'art. 6.4, nominare una persona per la quale esiste la possibilità di ammissione come socio, a condizione che questa persona soddisfi i requisiti e che il Consiglio di amministrazione approvi l'ammissione. ll deposito del socio uscente potrà essere compensato con il deposito che il nuovo socio dovrà versare.

8. Tutti i beni appartenenti all’Associazione lasciati ad uso dei soci rimangono di proprietà dell’Associazione stessa.

 

Art. 24 – Utilità sociale - volontariato

1. L’Associazione è apolitica e non persegue fine di lucro; essa persegue esclusivamente scopi di utilità sociale secondo gli obiettivi dello statuto dell’Associazione. Il patrimonio dell'associazione dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed esclusivamente per la realizzazione degli obiettivi di società civile, solidarietà e beneficenza. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di amministrazione, fondi e riserve a qualsiasi titolo ai fondatori, ai soci, ai dipendenti e al personale, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri di altri organi dell'associazione, anche in caso di dimissioni o in tutti gli altri casi in cui un soggetto receda dall'appartenenza all'associazione.

2. Tutte le cariche e le funzioni all’interno dell’Associazione sono esercitate volontariamente e a titolo onorifico, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile italiano. Con delibera dell’AG il Direttivo, i Revisori dei conti ed i soci benemeriti possono essere esonerati dal pagamento del contributo per la gestione delle acque.

 

Art. 25 - Scioglimento

Sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori nonché le modalità di attuazione della liquidazione decide l’AG straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci. Il patrimonio residuo deve essere destinato ad altre organizzazioni del terzo settore - previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e fatte salve le altre finalità previste dalla legge.

 

Art. 26 - Regolamento interno

Osservando il presente statuto l'organizzazione interna dell'Associazione può essere disciplinata da un regolamento interno, che può essere introdotto e modificato dall'Assemblea generale con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.

 

Art. 27 - Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le sue disposizioni di attuazione e, in quanto compatibili, il Codice civile e le sue disposizioni di attuazione.

2. In caso di contrasto interpretativo tra i due testi del presente Statuto, redatto in lingua italiana e tedesca, prevale il testo tedesco.